Art. 97 della Costituzione Italiana
- Dettagli
- Ultima modifica il Lunedì, 07 Ottobre 2013 17:27
- Pubblicato Lunedì, 07 Ottobre 2013 16:46
Art. 97: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Riferimento normativo alla banca dati Normattiva.