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Art. 98 della Costituzione Italiana

Costituzione Italiana, PARTE II, TITOLO III, SEZIONE II: La Pubblica Amministrazione.

Art. 98: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianita'.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Riferimento normativo alla banca dati Normattiva.

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