Art. 98 della Costituzione Italiana
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- Ultima modifica il Lunedì, 07 Ottobre 2013 17:31
- Pubblicato Lunedì, 07 Ottobre 2013 16:43
Art. 98: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianita'.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Riferimento normativo alla banca dati Normattiva.