Ordinanza 45: divieto vendita animali
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- Categoria: Ordinanze
- Ultima modifica il Martedì, 13 Agosto 2013 13:28
- Pubblicato Martedì, 13 Agosto 2013 13:20
- Scritto da Redazione
IL SINDACO
O R D I N A
Per i motivi esplicitati in premessa, sono vietate, su tutto il territorio comunale, la vendita e l'esposizione di animali, nell'ambito di mostre, mostre-mercato, spettacoli itineranti ed altre manifestazioni occasionali, comunque denominate, sia in luogo pubblico che privato, organizzate a scopo di lucro mediante vendita diretta o tramite lotterie e giochi a premi.
Eventuali richieste di autorizzazione per iniziative di cui al comma precedente non potranno, quindi essere accolte, né potranno essere rilasciate concessioni di suolo pubblico, né concessioni d'uso di locali e spazi al chiuso, di proprietà comunale, per lo svolgimento delle medesime attività.
Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, per le violazioni al divieto di cui al primo comma, per le quali la legge non disponga diversamente, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1000 €, con l'osservanza delle procedure di cui alla legge 689/81, e sarà disposta l'immediata cessazione dell'attività di vendita od esposizione.
L'Amministrazione comunale, nei casi di cui sopra, potrà inoltre adottare, in collaborazione con il servizio di medicina veterinaria dell'ASL, le misure che ritenga opportune, per tutelare la salute e il benessere dei cuccioli, indebitamente esposti e/o commercializzati.
Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e delle altre forze di Polizia, preposti per legge o regolamento alla vigilanza zoofila, sono incaricati di far osservare correttamente la presente ordinanza e di applicare le relative sanzioni.